Il settore urbanistica della Provincia ha dato riscontro alla nostra denuncia, comunicando che l’istruttoria del PAT è stata avviata e sono stati illustrati al Comune i primi e parziali rilievi, in ordine ai quali il responsabile del settore urbanistica del Comune ha ammesso l’esistenza di alcune incongruenze rispetto alla normativa regionale. La lettera della Provincia termina assicurando che, nella definitiva attività istruttoria, si terrà conto delle nostre osservazioni.
In un successivo colloquio telefonico, il geom. Roberto Anzaldi, responsabile dell’istruttoria, ha precisato che i rilievi fatti dalla Provincia riguardano l’errore materiale nel calcolo della SAU trasformabile – errore peraltro ammesso dallo stesso Comune – e i dati riportati nel documento su cui si basa la determinazione della SAU, cioè il Quadro Conoscitivo dello stato di fatto.
Non è stato invece condiviso l’ulteriore nostro rilievo secondo cui, partendo dal presupposto che il computo della SAU deve comprendere tutte la aree attualmente utilizzate ad uso agricolo, a prescindere dalla loro classificazione nel PRG, il limite di trasformabilità della stessa SAU deve interessare tutte le trasformazioni di aree agricole, ivi comprese quelle per cui il vigente Piano Regolatore Generale già prevede la trasformabilità.
Sul punto il funzionario della Provincia ha risposto che l’interpretazione data dalla Regione è che il limite di trasformabilità della SAU va applicato con riferimento alle future aree di espansione e che nessuna limitazione va posta all’attuazione del PRG vigente, qualora compatibile con il PAT.
A nostro avviso quanto sostenuto dalla Regione presenta delle evidenti contraddizioni logiche: da un lato si afferma che il computo della SAU va fatto con riferimento a tutte le aree effettivamente utilizzate ad uso agricolo, o assimilate allo stesso, «a prescindere dalle destinazioni e classificazioni di PRG» , dall’altro si dice che, però, il limite di trasformabilità di tutte queste aree agricole si applica solo a quelle di nuova trasformazione, e non a quelle per cui il PRG vigente già prevede una diversa destinazione d’uso.
Se fosse così verrebbero premiati i comuni che in passato hanno pianificato il loro territorio in modo disinvolto, prevedendo un sensibile consumo di suolo agricolo, rispetto a quelli più virtuosi, che invece questo consumo hanno cercato di limitarlo. Entrambi, a parità di Superficie Agricola Utilizzabile, potranno infatti, secondo l’interpretazione attribuita alla Regione, incrementare della stessa quantità la trasformazione delle aree agricole già pianificata dal PRG. Una conclusione illogica e iniqua. Una conclusione che si basa, a nostro avviso, su una distorta lettura degli atti della stessa Regione e che cozza contro la finalità della legge urbanistica regionale, che propone la tutela del paesaggio rurale.
A questo punto, al di là delle modifiche che la Provincia chiederà al Comune sulla base dei propri rilievi, è necessario fare chiarezza sugli aspetti controversi che riguardano la trasformabilità delle aree agricole, acquisendo, in primo luogo, le eventuali circolari regionali interpretative del citato atto di indirizzo. Qualora dovessero emergere evidenti contraddizioni sulla sua corretta applicazione, sarà necessario promuovere, nelle opportune sedi, ogni azione utile a contrastare il reiterarsi della solita, disinvolta, politica urbanistica, che tutela solo a parole l’integrità del territorio e del paesaggio rurale.