MENO UNO! LEGAMBIENTE “VIGILEREMO SULLE INERZIE ISTITUZIONALI”

“Se anche oggi le polveri sottili supereranno il limite, Padova, Verona e Vicenza avranno consumato i 35 giorni di superamento del limite giornaliero di legge consentiti dalla legge. E’ con loro decine e decine altri comuni del Veneto che sono altrettanto, se non di più inquinati dalle polveri aereodisperse”. Ad affermarlo è Legambiente Veneto sulla scorta dei dati Arpav.

Ecco i giorni di superamento del limite giornaliero del Pm10 (50 microgrammi per metrocubo) rilevati al 4 febbraio 2005.
Padova 34; Rovigo 30; Treviso 28; Venezia (Mestre) 27; Verona 34; Vicenza 34.
Tutti si chiedono: cosa succederà adesso? A rigore i Comuni che accumuleranno nuovi giorni di superamento diventano fuorilegge. E questo accadrà sicuramente: l’anno scorso, ad esempio, i giorni di superamento nella pianura veneta sono stati da 100 a 170.
In termini i legge, per altro (DMA60/02) vanno considerati fuorilegge tutti quei Comuni che alla fine del 2004 abbiano registrato una media annuale superiore ai 40 microgrammi per metrocubo. Cosa che si è puntualmente verificata dappertutto, come da molti anni a questa parte.
Anche se la lotta allo smog andrebbe combattuta su scala provinciale, regionale e nazionale, è probabile però che siano i Sindaci a “pagare per tutti”, perché l’art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie obbliga il Sindaco ad adottare misure di fronte ad un pericolo per la salute pubblica dei propri cittadini. Senza contare che il Piano della Regione Veneto di Risanamento dell’aria scarica sui Sindaci la responsabilità di prendere provvedimenti. Quindi un Sindaco inerte o inadempiente potrebbe essere denunciato alla magistratura penale per varie infrazioni: per “omissione d’atti d’ufficio” art. 328 c.p., ma anche per quella relativa al “non aver impedito il protrarsi di eventi dannosi per la salute pubblica” (avendone l’obbligo giuridico equivale a cagionarli), art. 40 c.p, “quali emissioni di gas dannosi“ art. 674 c.p.
Nei guai possono pure finire anche i Dirigenti delle pubbliche amministrazioni: ad esempio un Pubblico Ufficiale informato dei superamento dei limiti che non denunciasse un Sindaco inadempiente potrebbe incorrere nel reato di “omissione di denuncia” art. 362 c.p.
Sono già molte le inchieste aperte da varie Procure sulla base di esposti di cittadini o associazioni, e fin qui gli orientamenti emersi sono di due tipi. Alcuni giudici, pochi a dire il vero, tenderebbero ad archiviare le denunce non ritenendole di pertinenza penale perché le controversie in materia di limitazione del traffico atterrebbero al giudice amministrativo. Ma la maggioranza delle Procure, più saggiamente, ha aperto e sta proseguendo le inchieste, considerando che l’oggetto della controversia non sia tanto l’atto amministrativo del blocco del traffico bensì il diritto sostanziale che si chiede di tutelare cioè il bene salute compromesso all’inquinamento per l’inadeguatezza dei provvedimenti adottati in materia di traffico. Vale la pena ricordare, infatti, che tale diritto, è costituzionalmente garantito e la Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 9 marzo 1979 n. 1463 e Cass. S.U. 6 ottobre 1979 n. 5172) ne ha affermato “il carattere fondamentale e incomprimibile da parte della pubblica amministrazione e difendibile contro l’attività nociva che essa ponga in essere”. Se a Padova e Mestre, – conclude Legambiente Veneto – provvedimenti concreti sono stati presi, non è ancora così in tantissimi comuni, capoluogo e non, del Veneti. Legambiente vigilerà contro le inerzie istituzionali.”