PUNIBILITà DELLE INADEMPIENZE ANTISMOG: L’ UNIONE EUROPEA DA RAGIONE A LEGAMBIENTE

Ciclicamente riemergono gli interrogativi sulle sanzioni comminabili a chi, Comune, Provincia, Regione, non facciano rispettare i limiti di legge riguardanti il Pm10 nell’aria. Limiti previsti Direttiva 1999/30/CE recepiti con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60.
Ma a togliere tutte le illusioni agli Amministratori lassisti, ci pensa Legambiente che cala l’asso dell’Unione Europea.
“Eravamo sicuri – dice Lucio Passi, della segreteria regionale di Legambiente Veneto – che la Regione, la cui politica antismog è da sempre pilatesca avrebbe prima o poi dichiarato che non intende sanzionare i Comuni che non prendono provvedimenti antismog. Una specie di “liberi tutti” tendente a mandare in vacca le poche intese antismog faticosamente raggiunte dagli enti locali.” Considerando scontata questa mossa Legambiente si era da tempo preoccupata di chiedere alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea l’interpretazione autentica relativamente alla sanzionabilità di chi non fa rispettare i limiti previsti Direttiva 1999/30/CE recepiti con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60.

La risposta è arrivata, a firma del Capo Unità Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, Julio Garcia Burgues e in sintesi fissa tre peletti

1) La Regione, oltre ad avere il dovere di realizzare Piani antinquinamento (come previsto dai Decreti 351/99 e 60/02, ha anche l’obbligo che tale piano “assicuri il rispetto dei valori limite”.

Questo il piano della Regione non lo fa. I primis perché dalla sua entrata in vigore (21 dicembre 2004) ad oggi non l’ha garantito, in secondo luogo perchè, non essendo corredato né di obiettivi e da scadenze temporali da raggiungere, né da finanziamenti finalizzati allo scopo non è in grado di dimostrare come potrà garantirlo anche per il futuro. La regione è quindi “de facto” inadempiente.

2) “Il decreto 351/99 prevede l’adozione di atti amministrativi diretti a controllare o limitare le attività che contribuiscono al superamento dei valori limite. “ Contrastano con tale obbligo le dichiarazione dell’Assessore conta quando dice che la regione non sanzionerà i Comuni inosservanti del decisioni prese al Comitati di Indirizzo e sorveglianza della Regione.

3) Per quanto riguarda le eventuali inosservanze delle amministrazioni locali è pacifico che sia la magistratura ad controllare eventuali inadempienze, e quindi omissioni di atti d’ufficio come previsto dall’articolo 328 del codice penale.

Infatti la missiva della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea è estremamente chiara. In essa leggiamo:
“L’articolo 11 della Direttiva 1999/30/CE recita “gli stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso delle violazioni della presente direttiva. Le sanzioni devo essere effettiva, proporzionate, dissuasive”. E continua “La repubblica italiana garantisce l’applicazione di tali disposizioni attraverso norme del proprio ordinamento che consentono di sanzionare in modo adeguato le violazioni delle disposizioni contenuti nei decreti 351 del 99 e 60 del 2002 che hanno recepito la suindicata direttiva. In particolare il Decreto 351/99 impone alla regioni il dovere di realizzare Piani antinquinamento che assicuri il rispetto dei valori limite. (…)

Per quanto riguarda l’inosservanza delle amministrazioni locali, trovano applicazioni i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 5 del decreto 31 marzo 1998 n, 112, ferma restando le responsabilità penali in caso di mancato compimento di un atto del proprio ufficio (art. 328 del codice penale). Inoltre lo stesso decreto 351/99 prevede l’adozione di atti amministrativi diretti a controllare o limitare le attività che contribuiscono al superamento dei valori limite”.