SENTENZA TAR: LEGAMBIENTE “ALLORA TARGHE ALTERNE PER TUTTI”

Perchè è la giustizia amministrativa a decidere su materie che in realtà riguardano la salute pubblica?

“Allora Targhe alterne per tutti” – questo il sintetico commento di Legambiente alla notizia che una sentenza del Tar Veneto permetterebbe agli autoveicoli commerciali non ecocompatibili di tornare a circolare a Padova e nei comuni limitrofi senza limitazione alcuna. “Siamo sempre stati perplessi rispetto alla patente di ecocompatibilità che con troppa disinvoltura viene fornita a tutta una serie di autoveicoli, come se dagli scappamenti dei vari euro 2 e successivi uscisse aria di montagna” ricorda Lucio Passi di Legambiente Veneto, “e il meccanismo dei bollini architettato dalla scorsa amministrazione in realtà fin qui ha consentito la libera circolazione di tutti i mezzi commerciali, anche i più vetusti ed inquinanti, in cambio della promessa a rinnovare il mezzo. Ora comunque il Tar taglia la testa al toro e concede il via libera a tutti indiscriminatamente. Alle amministrazioni non resta altro da fare che applicare le targhe alterne anche ai circa 30 mila mezzi commerciali che fin’ora hanno goduto dell’esenzione.
Ma ciò che preoccupa Legambiente è anche la distorsione che la sentenza del Tar rischia di introdurre nel dibattito e nelle scelte riguardanti la lotta allo smog. Il Tar si è espresso su un oggetto della controversia -vale a dire la gestione del traffico- che non è quello vero, perché , in particolare da micopolveri. E allora c’è addirittura da chiedersi se non vi sia perfino un “difetto di giurisdizione”. In soldoni, se il vero oggetto del contendere è la salute dei cittadini e non un’astratta “libera circolazione”, non sembra che questa possa essere soggetta alla giustizia amministrativa, cioè al Tar. A favore di tale ipotesi Legambiente cita l’ordinanza del Giudice Ciccone di Bologna che in definitiva sostiene che le controversie sui casi di inquinamento dell’aria e limitazione del traffico debbano essere trattare dal giudice ordinario. Facendo specifico riferimento al diritto alla salute, va sottolineato come la Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 9 marzo 1979 n. 1463 e Cass. S.U. 6 ottobre 1979 n. 5172) ne abbia affermato il carattere fondamentale e lo abbia dichiarato incomprimibile da parte della pubblica amministrazione e difendibile contro l’attività nociva che essa ponga in essere. In particolare la sentenza n. 5172/79 (che ha fornito la base per ammettere l’emissione dei provvedimenti d’urgenza) ha statuito che il diritto soggettivo alla salute deve essere protetto anche nei confronti della pubblica amministrazione: essa non ha il potere di rendere insalubre l’ambiente neppure in vista di motivi d’interesse pubblico di particolare rilevanza (la presunta libertà di circolazione) e, dunque, di compiere o autorizzare attività suscettibili di determinare tale insalubrità senza l’impiego di idonee cautele atte a scongiurare il pericolo.
“E’ anche vero anche – conclude Legambiente “che il contesto che fa nascere sentenze come queste, è quello dell’assenza di politiche forti, coerenti, sia di breve che di lungo periodo per combattere lo smog. La latitanza di Stato e Regione hanno riversato sulla testa delle amministrazioni locali un problema che è praticamente impossibile affrontare e vincere da soli. Per quello la strada del coordinamento dal basso, tentata da Padova e Provincia va seguita ed aiutata, affinché si estenda anche agli altri territori.