Tutela del paesaggio agrario, una vittoria di Italia Nostra

Con parere n. 3629/2003, pubblicato il 27 novembre 2006 e reso noto in questi giorni, il Consiglio di Stato, Sezione II, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato nell’ottobre 2002 dall’associazione nazionale Italia Nostra e da un gruppo di cittadini per l’annullamento della delibera della Giunta regionale del Veneto di approvazione della variante al PRG di San Giorgio delle Pertiche laddove sottraeva un centinaio di edifici rurali di pregio presenti nel territorio comunale dall’ambito di quelli meritevoli di tutela come beni culturali tipici della zona agricola (ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale Veneto n. 24/1985 sulle tutela e l’edificabilità nelle zone agricole).
La vicenda in breve è la seguente. Nel 1998 la Giunta municipale di San Giorgio delle Pertiche, Comune dell’alto padovano ricco di edifici rurali caratteristici e di pregio, decideva di procedere ad una variante generale del PRG che veniva adottata dal Consiglio comunale nel luglio del 2000 escludendo gran parte dei fabbricati agricoli di interesse storico-culturale già oggetto di tutela da parte del precedente piano regolatore comunale: così, su un totale di 143 edifici rurali sottoposti a salvaguardia, ben 85 venivano sottratti alla disciplina di tutela. E’ così che i cittadini aderenti al locale “Gruppo ambiente” presentavano una puntuale e documentata osservazione volta a salvaguardare 106 edifici rurali di interesse storico e culturale (in parte -come detto- già tutelati dal vecchio piano, in parte di nuova introduzione) per i quali il PRG adottato non prevedeva alcuna tutela, allegando relazione esplicativa, cartografia e documentazione fotografica. Tuttavia con deliber a consiliare del dicembre 2000 il Comune proponeva il rigetto dell’osservazione e la stessa Giunta regionale, pur avendo con una prima delibera dell’ottobre 2001 -su conforme parere della Commissione Tecnica Regionale- ritenuto meritevole di accoglimento l’osservazione sulla necessità di tutela degli edifici di pregio, con successiva delibera del maggio 2002 approvava definitivamente il PRG rigettando l’osservazione dei cittadini volta a tutelare gli edifici rurali di pregio.
Tale ultimo provvedimento e gli atti ad esso presupposti venivano allora impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dall’associazione nazionale Italia Nostra, la cui sezione provinciale padovana ed il cui Consiglio regionale del Veneto da anni svolgono un’intensa attività di promozione della tutela del paesaggio agrario, oltre che da un gruppo di cittadini residenti a San Giorgio, tutti assistiti dall’avv. Matteo Ceruti di Rovigo.
Con il citato parere n. 3629/2003, depositato il 27 novembre scorso e reso noto in questi giorni, la Sezione II del Consiglio di Stato in sede consultiva (il decreto di annullamento dev’essere formalmente emesso e firmato dal Capo dello Stato) ha dunque ritenuto di esprimere avviso favorevole all’accoglimento del ricorso ritenendo in particolare fondata la censura di contraddittorietà in quanto, da un lato, il Comune aveva riconosciuto di fatto l’importanza della tutela dei fabbricati rurali e, dall’altro, invece aveva sostenuto che per tale salvaguardia sarebbe stato sufficiente “l’orientamento consolidato” della commissione edilizia comunale integrata che “per tutti i fabbricati non accoglie da anni la richiesta a demolire”. A tal proposito il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha ritenuto tale argomentazione intrinsecamente viziata da eccesso di potere in quanto la presunta prassi della commissione edilizia di non consentire la demolizione dei fabbricati meritevoli di tutela è “di gran lunga meno efficace rispetto all’intervento chiesto dai ricorrenti (il vincolo di tutela)”. Ed infatti, com’è purtroppo tristemente noto, il mero diniego della demolizione non è certo sufficiente ad impedire lo snaturamento degli edifici rurali di pregio a seguito di pesanti interventi di ristrutturazione.
Inoltre lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione della delibera della Giunta regionale (che, dopo aver ritenuto condivisibile l’osservazione dei cittadini, ha repentinamente cambiato opinione approvando la variante al PRG comunale di San Giorgio delle Pertiche con la seguente argomentazione “si concorda con la controdeduzione comunale”) affermando che “è principio consolidato quello per cui, in presenza di una difforme valutazione della medesima autorità, è necessaria una specifica e puntuale motivazione” e precisando che “laddove l’amministrazione si sia espressa favorevolmente sulle osservazioni presentate dai privati, creando in questi un ragionevole affidamento, è illegittima la successiva determinazione contraria ove non si sia proceduto ad una valutazione comparativa dei diversi avvisi con motivazione puntuale in merito alla determinazione finale adottata”.
Dunque ora la Regione del Veneto è chiamata a rideterminarsi sulla variante del piano regolatore comunale annullata e, nel frattempo, ritorna in vigore il vecchio PRG di San Giorgio delle Pertiche che sottoponeva alla tutela prevista dall’art. 10 della LR n. 24/1985 molti degli edifici agricoli di pregio presenti nel territorio comunale.
L’Associazione Italia Nostra esprime dunque la più viva soddisfazione per questa importante pronuncia del Supremo Collegio amministrativo che riconosce la rilevanza del patrimonio edilizio rurale veneto imponendo alle amministrazioni locali e regionali un’adeguata azione di salvaguardia che non può risolversi nel semplice controllo del progetto da parte della commissione edilizia comunale, ma richiede un adeguato ed obiettivo censimento e la previsione di specifiche norme di tutela contenute nel piano regolatore.

Corrado Fabris, presidente regionale Italia Nostra